STATUTO
CROCE
AL MANFREI A.P.S.
INDICE
ART.
1 - Denominazione e sede ART. 2 - Finalità e Attività
ART.
3 – Attività diverse
ART.
4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili ART. 5 –
Associati, procedure di ammissione ed esclusione ART. 6 - Diritti e
obblighi degli associati
ART.
7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria ART. 8 - Organi
sociali
ART.
9 - Assemblea
ART.
10 - Organo di amministrazione ART. 11 - Il Presidente
ART.
12 - Organo di controllo
ART.
13 - Organo di Revisione legale dei conti ART. 14 - Risorse
ART.
15 – Bilancio d’esercizio ART. 16 - Bilancio sociale
ART.
17 – Libri sociali obbligatori
ART.
18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ART. 19 -
Statuto
ART.
20 - Disposizioni finali
ARTICOLI
DELLO STATUTO
ART.
1 - Denominazione e sede
-
È
costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della
normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato CROCE AL
MANFREI A.P.S., che assume la forma giuridica di associazione.
-
In
conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore,
sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D.
Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “associazione”, ha l’obbligo di
inserire l’acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione
Sociale” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
-
L’associazione
ha sede legale nel comune di GENOVA. Il trasferimento della sede legale
all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di
amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di
comunicazione agli uffici competenti.
ART.
2 - Finalità e Attività
-
L’associazione
persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale,
delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs.
117/2017:
1-a)
interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2,
della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e
successive modificazioni;
2-b)
interventi e prestazioni sanitarie;
3-c)
prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
4-d)
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa;
5-e)
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento
delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi;
6-f)
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni;
7-g)
formazione universitaria e post-universitaria;
8-h)
ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
9-i)
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
10-j)
radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo
16, comma 13) n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11
agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
11-k)
attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di
promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di
certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio
equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di
norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di
lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al
mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di
sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di
garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative
nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di
condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti
sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
12-p)
servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del
lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , della
legge 6 giugno 2016, n. 106;
13-q)
alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle
infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché
ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
14-r)
accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, nei limiti
consentiti dalla ragione e dai diritti degli italiani;
15-s)
agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto
2015, n. 141, e successive modificazioni; 16-t) organizzazione e
gestione di attività sportive dilettantistiche;
17-u)
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o
prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive
modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del
presente articolo;
18-w)
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,
nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche
dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i
gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
19-x)
cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184; 20-y) protezione civile ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 21-z)
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati
alla criminalità organizzata.
-
In
termini generali l'Associazione ha per scopo:
-
il
perseguimento del Bene Comune ed il pieno sviluppo della Persona,
mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di
produzione e scambio di beni o servizi;
-
persegue
finalità di crescita e sviluppo economico, sociale e culturale,
proponendosi come motore di convergenza e struttura di incontro di
idee, competenze e professionalità in grado di affrontare, tramite un
continuo percorso formativo ed un impegno attivo, i problemi sociali e
culturali dei nostri tempi, e proporre soluzioni operative.
-
In
dettaglio l'associazione nasce con lo scopo di:
-
contribuire
attivamente al progresso culturale e civile per mezzo di iniziative che
diffondano la conoscenza e l'applicazione del diritto naturale, in ogni
ambito della vita umana;
-
modificare
le norma del diritto positivo che contrastano con il diritto naturale
delle persone, dal concepimento alla morte naturali, delle famiglie,
dei popoli, quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo,
l'aborto e l'eutanasia, lo sfruttamento dei lavoratori e dei popoli,
come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avviene in Africa e
America Latina con la sottrazione delle loro materie prime ad opera di
società multinazionali e stati sedicenti democratici;
-
promuovere
ed attuare studi, ricerche e formazione professionale in campo
giuridico, economico, sociale e politico nazionale ed internazionale, a
tutela delle sovranità e delle identità dei popoli, nei molteplici
ambiti in cui dette sovranità e identità si sostanziano e si
specificano;
-
difendere,
diffondere e promuovere i valori tradizionali della fede religiosa
cattolica e romana nonchè della cultura italiana nel momento in cui
essi si trovano a essere minacciati da azioni, di diverso segno, che
tendono a far scomparire, o corrompere, un patrimonio culturale e
spirituale radicato nei secoli e meritevole di essere preservato a
beneficio delle attuali generazioni e di quelle future;
-
nell’ambito
di questo contesto, l’Associazione si pone l’ulteriore obiettivo di
essere luogo di selezione, incontro e aggregazione di persone
consapevoli delle problematiche rappresentate, ovvero di avvicinare
quelle persone che esprimono il desiderio di intraprendere un percorso
formativo e di impegno attivo, consapevole e completo nella difesa dei
valori di cui l’Associazione si vuol fare custode.
-
in
questo contesto, l’Associazione vuol creare anche un luogo, fisico e/o
ideale, nel quale offrire un ambito di incontro, formazione e
informazione – più latamente di aggregazione – di altre associazioni,
gruppi o qualsivoglia altra organizzazione presenti sul territorio
genovese, ligure e nazionale, ma con apertura anche a realtà presenti
in altri paesi.
-
Al
fine di meglio identificare e qualificare lo scopo associativo
l’Associazione adotterà due documenti di riferimento:
-
il
Codice dei Valori;
-
il
Progetto Croce al Manfrei;
tenendo
conto, in entrambi, della storia dei fondatori, viventi e andati oltre,
quali, a puro titolo esemplificativo, Silvana Gaione, Michele Giusto,
Brunello Graia e tutte le Fiamme Bianche e i combattenti dell'Onore,
riassumendo anche gli scopi degli statuti precedenti, quali la cura dei
boschi e la cura del Monumento ai Caduti del Monte Manfrei, che si
intendono interamente richiamati e qui espressamente citati.
-
Le
attività dell’associazione sono svolte in favore dei propri associati,
di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone
aderenti agli enti associati.
-
Per
il perseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà inoltre aderire
anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché
collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle
finalità statutarie.
ART.
3 – Attività diverse
1.
L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs.
117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al
precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali
rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo
criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017
e dalla normativa vigente.
ART.
4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
-
L’associazione
esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi
dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
-
Il
patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività
statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
-
È
vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante
la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
ART.
5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione
-
L’associazione
è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle
condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in
relazione all’ammissione degli associati; né prevede il diritto di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega,
in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni
o di quote di natura patrimoniale.
-
Gli
associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione
sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente
statuto e fanno richiesta di adesione all’organo di amministrazione,
che delibera in merito alla prima seduta utile.
-
È
concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti
del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro
numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle
associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di
quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
-
L’ammissione
deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato.
La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro
degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera
dell’Organo di amministrazione.
-
L’organo
di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione
di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza
si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della successiva
convocazione.
-
Gli
associati cessano di appartenere all'associazione per:
-
dimissioni
volontarie presentate all’organo di amministrazione per iscritto;
-
mancato
versamento della quota associativa;
-
morte
(in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei
requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
-
esclusione
deliberata dall’Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei
doveri stabiliti dallo statuto.
ART.
6 - Diritti e obblighi degli associati
-
Gli
associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
-
Gli
associati dell’associazione hanno il diritto di:
-
partecipare
alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno
tre mesi nel libro degli associati;
-
godere
del pieno elettorato attivo e passivo;
-
essere
informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
-
essere
rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai
sensi di legge;
-
recedere
dall’appartenenza all’associazione
-
esaminare
i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di
amministrazione.
-
Gli
associati dell’associazione hanno il dovere di:
-
rispettare
il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
-
rispettare
le delibere degli organi sociali;
-
partecipare
alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento
dell’associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
-
versare
la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
-
non
arrecare danni morali o materiali all’associazione.
ART.
7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria
-
L’associazione,
nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone
aderenti agli enti associati.
-
Le
prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed
esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17
del D.Lgs. 117/2017. L’attività del volontario non può essere
retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
-
Al
volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e
condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, che in
ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
-
La
qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto
di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il
quale svolge la propria attività volontaria.
-
L’associazione
deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs.
117/17.
-
L’associazione
è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono
la loro attività in modo non occasionale
ART.
8 - Organi sociali
-
Sono
organi dell’associazione:
-
Assemblea
degli associati
-
Organo
di amministrazione
-
Presidente
-
Organo
di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di
cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
-
Organo
di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di
cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)
-
Le
cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono
essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del
triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
ART.
9 - Assemblea
-
L’assemblea
è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal
Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da
un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
-
Deve
essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per
l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario.
-
È
convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di
quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione,
l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda
convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24
ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo
lettera, fax, e-mail.
-
L’Assemblea
è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli
associati o quando
l’organo
amministrativo lo ritenga necessario.
-
I
voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la
revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e
nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della
delibera.
-
Hanno
diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno
tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento
della quota associativa.
-
Ciascun
associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in
assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in
calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un
massimo di tre associati se l’associazione ha un numero di associati
inferiore a cinquecento e di cinque associati se l’associazione ha un
numero di associati non inferiore a cinquecento.
-
Delle
riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede
dell’associazione.
-
L’Assemblea
può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata
per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del
patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione
dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
-
L’assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a
maggioranza dei voti dei presenti.
-
L’assemblea
straordinaria delibera e modifica lo statuto dell’associazione con la
presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti mentre in seconda
convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo
degli associati e deliberi con il voto favorevole dei due terzi dei
presenti.
-
L’assemblea
straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la
devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti
degli associati.
-
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano
la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
-
L’Assemblea
ha i seguenti compiti:
-
nomina
e revoca i componenti degli organi sociali;
-
nomina
e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;
-
approva
il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
-
delibera
sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;
-
delibera
sull'esclusione degli associati;
-
delibera
sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
-
approva
l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-
delibera
lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell'associazione;
-
delibera
sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o
dallo statuto alla sua competenza.
ART.
10 - Organo di amministrazione
-
L’organo
di amministrazione è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero
dispari di membri deciso dall’Assemblea tra un minimo di tre ed un
massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra
le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici
associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli
amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26
del D. Lgsl. 117/2017.
-
L’organo
di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle
volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde
direttamente e dalla quale può essere revocato.
-
L’organo
di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la
maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e
votanti più di due membri.
-
L’Organo
di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno
due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure
quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale
seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta.
-
La
convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un
preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui
il preavviso può essere più breve.
-
L’ingiustificata
assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive
comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla
sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si
provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all’elezione
dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
-
L’Organo
di Amministrazione ha i seguenti compiti:
-
elegge,
al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
-
amministra
l’associazione;
-
predispone
il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li
sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori
adempimenti previsti dalla norma;
-
realizza
il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e
autorizzandone la spesa;
-
cura
la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
-
decide
su l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il
personale;
-
accoglie
o rigetta le domande degli aspiranti associati;
-
è
responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del
Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
-
Il
potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le
limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi
se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o
se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART.
11 - Il Presidente
-
Il
presidente dell’associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e
dell’Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi
membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello
dell’Organo.
-
L’Organo
di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti,
qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
-
Il
presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi
e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno
una volta all’anno) e dell’Organo di amministrazione (almeno due volte
all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge
l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,
riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
-
Solo
in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza,
sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta
successiva e comunque entro 30 giorni.
-
Il
Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso
questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART.
12 - Organo di controllo
-
L’Assemblea
provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi
delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere
monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due
supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo
2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono
essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397,
comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno
dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo
anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno
essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
-
L’organo
di controllo:
-
vigila
sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni
del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
-
vigila
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
e sul suo concreto funzionamento;
-
al
superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può
esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
-
esercita
compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle
disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
-
attesta
che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14
del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di
cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del
monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
-
L'organo
di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e
di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART.
13 - Organo di Revisione legale dei conti
1.
E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È
formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una
società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che
la funzione non sia
attribuita
dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.
ART.
14 - Risorse
-
L’associazione
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto
degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
-
L’associazione
si dota di apposito conto corrente stabilito dall’organo amministrativo
e intestato all’associazione.
ART.
15 – Bilancio d’esercizio
-
L'esercizio
sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
-
I
documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto
previsto dal D. Lgs. 117/2017.
-
Il
bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato
dall’assemblea ordinaria entro il 30 giugno successivo alla chiusura
dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in
Assemblea, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di
deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
-
L’organo
di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale
delle attività di cui all’art. 6 del
D.
Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in
un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota
integrativa al bilancio.
ART.
16 - Bilancio sociale
1.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs.
117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere
tutti gli adempimenti necessari.
ART.
17 – Libri sociali obbligatori
1.
L’associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs.
117/2017.
ART.
18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
1.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,
previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs.
117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri
enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART.
19 - Statuto
-
L’associazione
è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e
della disciplina vigente.
-
L’assemblea
può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per
la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART.
20 - Disposizioni finali
1.
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla
disciplina vigente in materia.
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